Contraffazione: Indicam li segnala e Antitrust oscura tre siti cinesi

Il sito dell’Autorità Garante del consumatore e mercato ha appena dato la notizia di un importante e tempestivo provvedimento preso a seguito di una recentissima denuncia di Indicam, l’Associazione italiana per la lotta alla contraffazione, e di un’altra rivolta contro gli stessi soggetti dall’Associazione di consumatori Adoc: in data 23 gennaio 2013, Antitrust ha deliberato l’adozione di due misure cautelari sospensiveche, entro 2 giorni dalla comunicazione, porteranno, con l’intervento della Guardia di Finanza, all’oscuramento dei siti oggetto di contestazione, mentre un terzo sito ha già provveduto ad adempiere a quanto richiesto sospendendo l’attività di vendita.

Dalle segnalazioni effettuate nel dicembre dello scorso anno, è emerso che i siti internet www.1hogan.com, www.guccioutlet-italy.org e www.pradaborselinea.com diffondevano informazioni non corrette in merito alle caratteristiche dei prodotti in vendita in quanto prospettavano ai consumatori italiani la possibilità di acquistare on line prodotti originali a marchio Hogan, Gucci e Prada.
Nelle segnalazioni si evidenziava che le informazioni presenti su tali siti risultavano idonee a ingannare i consumatori inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che diversamente non avrebbero preso. Infatti, i prodotti pubblicizzati come prodotti a marchio Hogan, Gucci e Prada risultavano, in realtà, contraffatti.
La circostanza che si trattasse di prodotti contraffatti emergeva incontrovertibilmente dalla segnalazione di Indicam, che ha inoltrato all’autorità le denunce dei titolari dei marchi che hanno proceduto alla verifica dei siti per determinare se si trattasse di prodotti originali.
Inoltre, secondo la denuncia dell’Associazione di Consumatori Adoc, la struttura dei siti avrebbe indotto alcuni consumatori a effettuare acquisti immaginando di ottenere a un prezzo outlet un prodotto originale, che in realtà è poi risultato essere un prodotto contraffatto. Nella segnalazione si evidenziava inoltre che i siti contenevano informazioni non corrette anche in merito ai diritti riconosciuti agli acquirenti dal Codice del Consumo, sia in merito alla fase post vendita, ovvero alla garanzia sul prodotto, sia in merito all’esercizio del diritto di recesso e di ripensamento. Infatti, in tutti e tre i siti venivano fornite informazioni confuse sulle modalità di resa del prodotto, di ripensamento e omettevano completamente le informazioni sull’esistenza della garanzia legale obbligatoria ai sensi degli artt. 130 e seguenti del Codice del Consumo. I siti non indicavano, poi, alcun indirizzo geografico nè identità del professionista a cui potersi rivolgere in caso di reclami.
Nello specifico la struttura dei siti avvaloravala percezione dei visitatori che questi fossero gestiti da un rivenditore ufficiale dei prodotti pubblicizzati. I nomi stessi dei siti www.1hogan.com, www.guccioutlet-italy.org e www.pradaborselinea.com, erano già di per sé idonei ad indurre in errore i visitatori. Inoltre, nelle varie home page scorrevano le immagini e le foto tratte dai siti originali dei marchi di riferimento e si poteva accedere a tutto il catalogo dei prodotti in vendita risparmiando dal 50 al 70 per cento del prezzo ufficiale. Si aveva pertanto la percezione di visitare un sito ufficiale outlet.
Già in data 21 gennaio 2013 l’attività istruttoria ha evidenziato che anche la sola comunicazione di avvio di procedimento ha comportato che il professionista titolare del nome a dominio 1hogan.com oscurasse il proprio sito: infatti il professionista, pur non costituendosi e non presentando memorie scritte, ha ottemperato a quanto richiesto dall’Autorità e sospeso ogni attività diretta a diffondere i contenuti del nome a dominio 1hogan.com (attestato all’indirizzo IP 5.34.245.10), accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano.
Per i siti www.guccioutlet-italy.org e www.pradaborselinea.com, stante la mancata difesa delle parti e la sostanziale irreperibilità dei legali rappresentanti delle stesse, Antitrust ha ritenuto che un mero ordine di sospensione provvisoria delle condotte oggetto di accertamento poteva non avere alcun seguito, mentre l’esigenza di tutelare i consumatori da condotte prima facie illecite ai sensi del Codice del Consumo risultava del tutto attuale.
Alla luce di tali valutazioni, e considerato che le descritte attività si svolgevano esclusivamente attraverso il web, l’antitrust in data 23 gennaio 2013 ha deliberato e pubblicato sul proprio bollettino, che se entro due giorni dalla comunicazione di adozione della misura cautelare i professionisti non ottempereranno all’ordine di sospensiva delle attività di vendita, come già fatto per il sito che vendeva prodotti Hogan, verrà affiancato all’ordine di sospensione delle condotte oggetto di accertamento anche un’inibitoria volta a ottenere, tramite la Guardia di Finanza, dai prestatori di servizi che agiscono come intermediari tra l’operatore di commercio elettronico e gli utenti della rete, la sospensione dell’accessibilità dei siti www.guccioutlet-italy.org e www.pradaborselinea.com, limitatamente agli utenti della rete che facciano richieste di connessione dal territorio italiano.
Le pratiche commerciali in contestazione apparivano ulteriormente insidiose nella loro idoneità ad alterare le scelte dei consumatori e a trarli in inganno, in quanto i siti in questione, per l’allestimento e la grafica, costituivano dei cloni dei siti originali. La struttura e in particolare la grafica dei siti, infatti, era idonea a ingenerare nei consumatori che li visitavano la convinzione di poter acquistare un prodotto originale a un prezzo outlet, circostanza che oltre a non risultare vera, tendeva anche a screditare o almeno a ingenerare sospetti sulla bontà del made-in-Italy.
L’interruzione di tali pratiche appariva particolarmente urgente perché i siti in questione,consentivano la possibilità di acquistare i prodotti con diverse monete, con ciò avvalorando ulteriormente la percezione che il prezzo particolarmente conveniente poteva derivare dalla circostanza che si trattava di distributori ufficiali Hogan, Gucci e Prada che permettevano di sfruttare gli indubbi vantaggi derivanti dalla globalizzazione dei mercati in un periodo di profonda crisi economica.
Sotto il profilo giuridico, l’Autorità, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza rispetto alla tutela dei diritti dei consumatori, può esigere, anche in via d’urgenza, dagli intermediari che offrono servizi di connessione, trasmissione e immagazzinamento dei dati, ovvero che ospitano un sito sulle proprie strutture informatiche, un comportamento attivo volto ad impedire, o porre fine alle violazioni commesse dall’operatore di commercio elettronico.
La base normativa di tali poteri, viene allo stato ravvisata negli articoli 14, 15 e 16 del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della direttiva 2003/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. Più nel dettaglio, le norme richiamate prevedono la possibilità di esigere l’impedimento o la cessazione delle violazioni da parte, rispettivamente, di coloro che svolgono attività di “Mere conduit” (connessione e trasmissione delle informazioni), di memorizzazione (automatica, intermedia e temporanea) “Catching” finalizzata a rendere più efficace l’inoltro delle informazioni ai richiedenti, e di memorizzazione stabile delle informazioni “Hosting” su incarico del fornitore di servizi.
 

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