Con il Decreto del 24 Aprile 2014, l’Os32 è stata inserita nelle categorie superspecialistiche di cui l’articolo 107 del Dpr 207/10. Un riconoscimento che assume un significato particolare e che parte da lontano grazie all’impegno di FederlegnoArredo, come sottolinea Emanuele Orsini presidente di Assolegno: «Grazie all’importante lavoro di sensibilizzazione della Federazione nei confronti delle istituzioni, possiamo affermare che oggi le imprese del comparto legno strutturale sono finalmente tutelate da un impianto normativo che riconosce le strutture di legno quali opere speciali».
Da oggi, grazie a tale modifica, l’affidatario dei lavori in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali non potrà più eseguire direttamente le opere in legno, ma dovrà avvalersi di imprese aventi la qualificazione Os32 richiesta in base all’importo della gara. Inoltre, se l’importo delle opere in legno supera il 15 per cento dell’appalto, la compagine appaltatrice è vincolata a organizzarsisecondo una specifica Associazione Temporanea di Imprese (Ati), considerando così in modo paritetico “imprese generali” e le imprese del settore “legno strutturale”.
Infine, è importante ricordare che entro nove mesi dall’uscita del D.M. 24 aprile 2014, lo stesso ministero delle infrastrutture sarà nuovamente impegnato a una revisione complessiva del quadro normativo italiano per armonizzare lo stesso con le direttive europee di riferimento.