
Nuovo iperammortamento 2026-2028: approfondiamolo
L’incentivazione degli investimenti produttivi torna al centro delle politiche industriali con il nuovo iperammortamento previsto per il periodo compreso tra il 2026 e il 2028. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha completato la stesura del decreto attuativo che dovrà definire in modo puntuale le regole operative della misura, destinata a sostituire i precedenti strumenti di Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Dopo l’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il provvedimento passerà all’esame della Corte dei Conti e potrà quindi essere emanato.
Il meccanismo agevolativo non si basa più su un credito d’imposta, ma su una maggiorazione fiscale del costo dei beni strumentali nuovi. Le imprese potranno dunque dedurre quote di ammortamento calcolate su un valore superiore rispetto a quello realmente sostenuto, con un effetto diretto di riduzione dell’imponibile. Una possibile opportunità per il settore della lavorazione del legno, tradizionalmente caratterizzato da un’elevata incidenza di macchinari e impianti.
La finestra temporale individuata dalla norma va dall’1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028 ed è ancorata al momento in cui l’investimento si considera effettuato secondo le regole del Testo unico delle imposte sui redditi. Per i beni mobili rileva la data di consegna o spedizione e, se successiva, quella in cui si perfeziona il trasferimento della proprietà. Ciò consente di includere anche macchine ordinate prima del 2026, eventualità frequente per le aziende che acquistano centri di lavoro CNC, linee automatiche di bordatura o sistemi di movimentazione dei pannelli, i cui tempi di installazione e interconnessione possono protrarsi per diversi mesi.
Uno degli elementi qualificanti della misura è il requisito di origine europea dei beni. Per i macchinari materiali l’impresa dovrà dotarsi di un certificato o di una dichiarazione rilasciata dal produttore che attesti l’ottenimento o l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Nel comparto della lavorazione del legno questo aspetto interessa una vasta gamma di dotazioni: dalle macchine utensili tradizionali evolute in chiave 4.0 alle soluzioni impiantistiche che permettono il controllo digitale dei parametri di taglio, finitura e assemblaggio.
Anche le componenti immateriali giocano un ruolo decisivo. I software utilizzati per governare i processi produttivi, come i sistemi cad/cam che guidano i cnc o le piattaforme per la raccolta dei dati di produzione, dovranno essere accompagnati da una dichiarazione che indichi le sedi in cui è stato realizzato lo sviluppo sostanziale e la riconducibilità di almeno la metà del valore delle attività a soggetti operanti stabilmente in Europa. Si tratta di condizioni che rafforzano l’integrazione tra macchina del legno e ambiente digitale d’impresa, cuore della filosofia Industria 4.0.
La procedura di accesso al beneficio prevede un percorso strutturato di comunicazioni verso il Gestore dei Servizi Energetici. In via preliminare le imprese dovranno trasmettere l’importo complessivo degli investimenti programmati per ciascuna struttura produttiva, con l’indicazione dei dati identificativi e della tipologia dei beni. Entro sessanta giorni dal riscontro del GSE dovrà poi essere inviata la conferma, attestando il pagamento di almeno il venti per cento del valore di acquisto, termine più ampio rispetto alle regole precedenti. L’ultimo passaggio riguarda la comunicazione di completamento, da effettuare al termine degli investimenti e comunque non oltre il 15 novembre 2028, allegando perizie, attestazioni e certificazioni tecniche.
Proprio la perizia asseverata rappresenta lo snodo essenziale dell’intero impianto. Essa dovrà certificare non solo il possesso delle caratteristiche tecnologiche previste dalla legge, ma soprattutto l’avvenuta interconnessione dei beni ai sistemi aziendali di gestione o alla rete di fornitura. Per le imprese che lavorano il legno la relazione dovrà descrivere in modo dettagliato come bordatrici, sezionatrici o centri di lavoro dialogano con il gestionale, consentendo funzioni di tracciabilità dei pezzi, acquisizione dei dati di processo e controllo remoto delle macchine del legno. Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro l’onere potrà essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, soluzione che interessa una parte consistente degli acquisti nel mondo della falegnameria.
Il decreto disciplina inoltre gli investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, includendo gruppi di generazione elettrica, sistemi di accumulo e impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo. Il dimensionamento degli impianti di autoconsumo non dovrà eccedere il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Questa componente può risultare particolarmente interessante per le aziende del legno, dove aspirazione, essiccazione e funzionamento continuativo delle macchine comportano consumi rilevanti e costanti.
L’attività di controllo sarà affidata al GSE e si estenderà fino al decimo anno successivo al completamento dell’investimento. Irregolarità non sanabili, false dichiarazioni o trasferimento dei beni all’estero senza sostituzione equivalente comporteranno la decadenza dal beneficio e l’avvio delle procedure di recupero delle somme maggiorate di interessi e sanzioni. Per le imprese della filiera del legno diventa quindi fondamentale organizzare correttamente l’intero fascicolo documentale relativo ai beni strumentali.




