Il Tribunale di Napoli con sentenza del 14.1.2013 ha stabilito che l’espressione “Falso d’Autore”, utilizzata alla luce del sole da decenni da produttori di profumi contraffatti come escamotage per diffondere le proprie “versioni tarocche” dei più prestigiosi prodotti di marca costituisce un marchio illecito perché evoca la contraffazione presentandola come se fosse un’attività legittima, così ingannando il pubblico e quindi non può venire legittimamente adoperata, così come non possono venire adoperate altre diciture che inducano ingannevolmente a credere leciti i prodotti su cui sono apposti (si trattava di richiami erronei alla liceità dell’ “uso descrittivo” di marchi altrui, richiami a sentenze inesistenti o a norme di legge interpretate a rovescio, per giustificare in modo apparentemente “ufficiale” la liceità delle copie), e che i titolari legittimi dei marchi vanno perciò risarciti per l’abuso perpetrato ai loro danni.
Ora un’azione giudiziaria recentemente promossa da Indicam, l’associazione italiana per la lotta alla contraffazione presieduta da Carlo Guglielmi, assieme ai più importanti industriali del settore ad essa aderenti, sancisce definitivamente l’illiceità di tale pratica, e, con una pronuncia assolutamente innovativa, anche la nullità del relativo marchio.
In questi stessi giorni Indicam ha anche proceduto ad estendere la propria denuncia alla Commissione Europea concernente la disciplina confusa e discriminatoria dell’uso della dicitura Made in Italy adottata dallo Stato italiano in violazione del diritto comunitario, allargandola anche al più recente intervento normativo in materia (l’art.43 del decreto sviluppo dello scorso anno, che identifica l’origine delle merci agroalimentari con una norma potenzialmente interpretabile anche in senso difforme dal diritto comunitario e che comunque è stata adottata senza il rispetto della procedura, codificata da una Direttiva, per il coordinamento delle norme tecniche in ambito Ue).